Autore: Giuseppe Mangialavori

La formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro obbligatoria è sancita all’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed è disciplinata dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nell’atto del 21 dicembre 2011.

L’atto disciplina la formazione minima dei lavoratori e dei dirigenti ed il loro relativo aggiornamento in termini temporali e di contenuto.

La formazione per il D.Lgs.81/08 è quindi obbligatoria e cogente essenzialmente per le seguenti categorie:

  • Lavoratori
  • Datori di lavoro
  • Dirigenti.

I lavoratori sono definiti come coloro che esercitano a qualsiasi titolo la attività all’interno della azienda ed è quindi indipendente dalla remunerazione; rientrano infatti in questa categoria anche gli stagisti, borsisti, assegnisti ma anche i tutti i componenti di una impresa familiare, tipicamente per esempio il figlio di un ristoratore che il fine settimana aiuta i genitori a servire ai tavoli.

Il D. Lgs. 81/08 stabilisce tre famiglie di rischio in cui tutte le aziende si devono identificare:

  • Rischio basso: commercio, artigiani, ristoranti informatica associazioni sportive e ricreative
  • Rischio medio: pesca, trasporti comunicazioni istruzione, pubblica amministrazione.
  • Rischio alto: industrie estrattive, costruzioni,attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, raffinerie sanità.

Ad ogni livello di rischio competono ore di corso crescenti.

La formazione può essere erogata con tre modalità:

  • In aula
  • On-line
  • Blended

Tutti i corsi possono essere erogati in aula; alcuni in modalità on-line quali ad esempio la formazione generale dei lavoratori con possibilità sempre on-line della verifica finale, altri in modalità blended che comprende una parte on-line ed una parte in aula con una verifica finale sia della parte on-line che della parte in aula; i corsi in modalità blended sono generalmente quei corsi che prevedono la esercitazione pratica con macchinari e attrezzature quali ad esempio i corsi per mulettisti e per utilizzo piattaforme.

La Conferenza Stato-Regioni ha inoltre stabilito che generalmente la formazione è valida solo se resa da Organismi Paritetici di Formazione (organismi in cui sono rappresentati sia i sindacati che le categorie dei datori di lavoro) o per alcuni casi specifici se erogati dagli ordini provinciali. I soggetti formatori devono anche essi avere specifici requisiti professionali; a tale senso è stata prevista la figura del formatore sulla sicurezza del lavoro.

Di seguito si fornisce una tabella esplicativa sui principali corsi obbligatori.

 

TITOLO CORSO Riferimento

Legislativo

DURATA MINIMA Periodicità

aggiornamento

Formazione lavoratori:

Modulo formazione generale 4 ore +

Modulo formazione specifica:

1)       Rischio basso 4 ore

2)       Rischio medio 8 ore

3)       Rischio alto 12 ore

D. Lgs. 81/08

art. 37

8 ore rischio basso Validità corso 5 anni

Aggiornamento 6 ore

12 ore rischio medio
16 ore rischio alto
Corso R.S.P.P. (datori di lavoro)

datori di lavoro che assumono il ruolo di RSPP (valido per aziende fino a 30 dipendenti)

D. Lgs. 81/08

art. 34

16 ore rischio basso 6 ore ogni 5 anni
32 ore rischio medio 10 ore ogni 5 anni
48 ore rischio alto 14 ore ogni 5 anni
Corso R.L.S. (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) D. Lgs. 81/08

art. 37

32 ore 4 ore/anno imprese con dipendenti fra 15 e 50
6 ore/anno imprese con dipendenti > 50
Addetti prevenzione incendi D. Lgs. 81/08

art. 46

4 ore (basso rischio incendio) Attualmente non previsti ma consigliabili
8 ore (medio rischio incendio)
16 ore (alto rischio incendio)
Addetti primo soccorso D. Lgs. 81/08

art. 45

12 ore (aziende tipo B-C) Triennale
16 ore (aziende tipo A)
Corso Formazione Preposti D. Lgs. 81/08

art. 37

Formazione prevista per tutti i dipendenti + 8 ore specifiche per il preposto 6 ore ogni 5 anni
Corso Formazione Dirigenti D. Lgs. 81/08

art. 37

Corso specifico di 16 ore che sostituisce la formazione dipendenti 6 ore ogni 5 anni

 

A seconda della tipologia della attività devono essere erogati corsi specifici ai lavoratori quali ad esempio si citano i più comuni:

  • Addetti manipolazione materiali contenente amianto
  • Installatori ponteggi
  • Addetti utilizzo muletti, piattaforme aeree, gru
  • Addetti utilizzo macchine movimento terra
  • HACCP per il settore alimentare

In ultima analisi è bene affidarsi a persone esperte che guidino la azienda nell’ambito della formazione obbligatoria per far in modo che si abbia la giusta formazione ed anche che dia un valore aggiunto ai lavoratori anche ricorrendo alla formazione finanziata erogata tramite fondi interprofessionali; tali fondi che raccolgono senza costi aggiuntivi per le aziende l’accantonamento obbligatorio dello 0,3 %, sono in grado di finanziare programmi aziendali di formazione generale obbligatoria ma anche specifica su singole tematiche per dare alle aziende un ritorno in termini di efficacia.

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