Autore: Mauro Bencivenga - Ispra/Associazione Idrotecnica Italiana

La Direttiva Quadro Acque (DQA).stabilisce, fin dalle premesse, che “è opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell’ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario”.

A questo fine descrive, nell’Allegato V, gli elementi qualitativi e le definizioni normative per la classificazione dello stato delle acque superficiali (stato chimico e stato ecologico) e delle acque sotterranee (stato chimico e stato quantitativo), che gli Stati membri sono tenuti a recepire e dettagliare meglio nella normativa nazionale.

Vanno citate inoltre la Direttiva 2008/105/CE, che definisce Standard di Qualità Ambientali (SQA) a livello europeo per alcune sostanze (sostanze prioritarie) e la Direttiva 2009/90/CE che definisce le specifiche tecniche di monitoraggio e analisi.

Da ultima, la Direttiva 2013/39/UE del 12 agosto 2013, ha portato modifiche sia alla Direttiva 2000/60/CE che alla Direttiva 2008/105/CE, ampliando l’elenco delle sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per l’ambiente acquatico e per le quali l’Unione europea stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nelle acque superficiali.

La diretta relazione tra il concetto di stato di qualità e quello di obiettivo ambientale è esplicitata fin dall’art. 4 della Direttiva, che stabilendo gli “obiettivi ambientali” prevede:

– per le acque superficiali, la protezione, il miglioramento e il ripristino di tutti i corpi idrici, al fine di evitarne il deterioramento, contrastare l’inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie, e raggiungere il buono stato (con alcune particolarità per i per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati) in base alle disposizioni di cui all’allegato V, entro il 2015, fatta salva l’applicazione di proroghe e deroghe stabilite a norma del paragrafo 4, 5, 6 e 7 (le cosiddette “esenzioni”) e la tutela degli altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico (paragrafo 8);

– per le acque sotterranee, la protezione, il miglioramento e il ripristino dei corpi idrici sotterranei, attuando le misure atte a impedire o limitare l’immissione di inquinanti, impedire il deterioramento e assicurando un equilibrio tra l’estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle stesse in base alle disposizioni di cui all’allegato V, entro il 2015, fatte salve le proroghe e le deroghe stabilite a norma del paragrafo 4, 5, 6 e 7 (“esenzioni”), la tutela degli altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico (paragrafo 8) e l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j), che prevede limitazioni particolari per l’introduzione di acque in falda. Gli Stati membri devono inoltre prevedere misure atte a perseguire l’inversione delle tendenze significative e durature all’aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall’impatto dell’attività umana, per ridurre progressivamente l’inquinamento delle acque sotterranee.

I criteri per la valutazione dello stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee sono ulteriormente specificati dalla Direttiva 2006/118/CE (Direttiva “figlia” della 2000/60/CE) sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.

 

Il D.Lgs. 152/2006, recependo e raccordando le disposizioni relative a un insieme di direttive comunitarie in tema di ambiente, dà attuazione a quanto sopra, definendo, in particolare:

– al Capo II, la disciplina per l’individuazione e il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione;

– alla Parte Terza, Allegato 1, i criteri il monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale;

– alla Parte Terza, Allegato 2, i criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale.

 

Le novità introdotte dalla Direttiva 2013/39/UE sulle sostanze chimiche

Nel 2013 la Commissione Europea ha introdotto, con la Direttiva 2013/39/UE, alcune modifiche e integrazioni alla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e alla Direttiva 2008/105/CE.

La recente Direttiva ha come obiettivo principale la revisione della lista delle sostanze prioritarie, ovvero, delle sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per o attraverso l’ambiente acquatico e per le quali l’Unione europea stabilisce priorità di intervento ai fini del loro controllo nelle acque superficiali.

Per tale lista di sostanze, che va a costituire l’allegato X della Direttiva 2000/60/UE e rappresentare l’elenco di riferimento degli inquinanti da considerare nella valutazione di stato chimico delle acque superficiali (nuova tabella 1/A), sono stati introdotti i seguenti aggiornamenti:

  • introduzione di nuovi Standard di Qualità Ambientale per 7 sostanze già incluse nella lista, con effetto dal 22 dicembre 2015, al fine di conseguire il buono stato chimico relativamente a tali sostanze entro il 22 dicembre 2021; le sostanze in questione sono antracene, difenileteri bromurati, fluorantene, piombo e composti, naftalene, nichel e composti, idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
  • Introduzione di 12 nuove sostanze e relativi Standard di Qualità Ambientale, con effetto dal 22 dicembre 2018, al fine di conseguire il buono stato chimico relativamente a tali sostanze entro il 22 dicembre 2027; le sostanze in questione sono dicofol, acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS), chinossifen, diossine e composti diossina-simili, aclonifen, bifenox, cibutrina, cipermetrina, diclorvos, esabromociclododecano (HBCDD), eptacloro ed eptacloro epossido, terbutrina.
  • Introduzione di nuovi criteri di valutazione delle sostanze in questione nelle matrici ambientali: la Direttiva richiede esplicitamente, per alcune sostanze già considerate o di nuova introduzione, il controllo nella matrice biota (pesci, ed in alcuni casi crostacei e molluschi) anziché nell’acqua, fissando opportuni Standard di Qualità Ambientale e prevedendo comunque la possibilità di derogare a tale impostazione, ovvero di scegliere matrici e/o taxa del biota differenti, purchè venga garantito il rispetto dei criteri minimi di efficienza specificati all’articolo 4 della Direttiva 2009/90/CE e relativi all’incertezza di misura e al limite di quantificazione raggiunto (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 5.2), e un adeguato livello di protezione ambientale. Per le sostanze alle quali venisse applicato un SQA per i sedimenti e/o il biota, è richiesto il monitoraggio almeno annuale di tale matrice.

Ne consegue che, ai sensi della nuova Direttiva, il raggiungimento del buono stato chimico delle acque superficiali, per cui le concentrazioni degli inquinanti non dovranno superare gli SQA, è fissato alla fine del 2015 per le sostanze già in elenco, mentre è previsto nel 2021 per le sostanze con SQA rivisti ed – infine – nel 2027 per le nuove sostanze prioritarie identificate.

Tra le nuove sostanze identificate figurano sostanze contenute in prodotti fitosanitari e biocidi, sostanze impiegate nell’industria (ritardanti di fiamma, perfluorottano sulfonato) e sottoprodotti della combustione (diossine e furani).

Per le sostanze già presenti in elenco di priorità e per le quali sono stati introdotti o rivisti gli SQA, si registra in generale la fissazione di SQA più rigorosi.

La Direttiva introduce anche le seguenti novità:

  • disposizioni specifiche (nuovo art. 8-bis) per alcune sostanze (sostanze ubiquitarie, persistenti, tossiche o bioaccumulabili; sostanze di recente introduzione; sostanze con SQA rivisti e più rigorosi) che riguardano la possibilità di mappare separatamente le informazioni sullo stato chimico ad esse pertinenti;
  • l’istituzione (nuovo art. 8-ter) di un “Elenco di controllo” o Watch list, definito dalla Commissione europea e finalizzato al controllo di sostanze per le quali gli Stati membri dovranno raccogliere dati di monitoraggio, allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d’intervento, nonché di definire un approccio strategico riguardante l’inquinamento delle acque provocato dalle sostanze farmaceutiche.

 

  1. Lgs. 13 ottobre 2015, n.172: attuazione della Direttiva 2013/39/UE

La Direttiva 2013/39/CE è stata recepita in Italia con il recente D. Lgs. 172/2013. Il Decreto riprende le principali disposizioni della Direttiva, prime fra tutte quelle relative alla modifica della lista e degli SQA delle sostanze, integrandola però con le seguenti disposizioni:

  • nell’ambito della facoltà di deroga rispetto alle matrici previste, disposta dal nuovo art. 3 comma 3, è stata disposta la possibilità di deroga alla matrice biota per 8 sostanze (fluorantene, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, Idrocarburi Policiclici Aromatici, dicofol, PFOS, esabromociclodecano, eptacloro ed eptacloro epossido) e alla matrice acqua per il DDT totale. La scelta della matrice alternativa andrà motivata dal punto di vista tecnico dimostrando che gli SQA alternativi garantiscano almeno lo stesso livello di protezione degli SQA fissati. La deroga non è invece prevista per difenileteri bromurati e mercurio, per cui vigono esclusivamente i nuovi SQA fissati sul biota (il riferimento per il biota ora sono i pesci, se non altrimenti indicato).
  • È prevista, ai fini della classificazione chimica mediante l’utilizzo della matrice biota, entro il 22 marzo 2016 la predisposta da parte dagli istituti scientifici nazionali di riferimento di una linea guida italiana – elaborata sulla base delle Linee guida europee – per l’utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione.
  • sono modificate le vigenti disposizioni relative al monitoraggio e all’utilizzo della matrice sedimento nella classificazione di stato chimico: per le acque di transizione e marino-costiere viene mantenuta la possibilità di utilizzare tale matrice, limitatamente ad un insieme di sostanze specificate alla tabella 2/A, che va a sostituirsi alla vigente tabella 2/A del D.Lgs. 152/2006, Parte III, Allegato 1. Si tratta di una lista ridotta rispetto alla lista precedentemente vigente, e comprendente cadmio, mercurio, piombo, tributilstagno, antracene, naftalene e alcuni pesticidi (aldrin, alfa esaclorocicloresano, beta esaclorocicloesano, gamma esaclorocicloesano lindano, DDT, DDD, DDE e dieldrin).
  • per i corpi idrici marino-costieri e di transizione, sono introdotti ulteriori SQA nei sedimenti (nuova tabella 3/A), ai fini della valutazione delle variazioni a lungo termine dovute a una diffusa attività antropica, collegabile al monitoraggio di sorveglianza della rete nucleo, previsto dal D.Lgs. 152/2006, Parte III, All.1, punto A.3.2.4. Per l’individuazione dei siti interessati da una diffusa attività antropica si deve tenere conto degli esiti dell’analisi delle pressioni e degli impatti, dando priorità ai corpi idrici ed ai siti soggetti a pressioni da fonti puntuali e diffuse derivanti dalle sostanze elencate alla tabella 1/A, e comprendere in ogni caso i siti rappresentativi dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei dati disponibili, superano gli SQA di cui alla nuova tabella 3/A .

 

Il citato provvedimento, oltre a recepire e integrare le disposizioni della Direttiva 2013/39/CE in merito al controllo delle sostanze prioritarie, rivede l’elenco e i criteri di valutazione degli inquinanti specifici precedentemente inclusi nella tabella 1/B (colonna d’acqua) e 3/B (biota), nel seguente modo:

  • la tabella 1/B è sostituita da una nuova tabella che integra la lista di sostanze non prioritarie includendo alcune nuove sostanze (riferibili alla categoria delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) ed eliminando Diclorvos ed Eptaclor, trasferiti nella lista di priorità;
  • la tabella 3/B relativa ai sedimenti delle acque di transizione e marino-costiere è sostituita da una nuova tabella recante SQA per i sedimenti utilizzabili al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili per il monitoraggio di indagine.
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