Autore: Giorgio Cesari

Sono trascorsi quasi undici anni dalla entrata in vigore del Testo Unico ambientale (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e, in questo lunghissimo periodo, tutte le previsioni in esso contenute sono state sostanzialmente attuate, con la sola eccezione della Parte III e, in particolare, della governance di distretto idrografico.

In questo significativo lasso di tempo il nostro Paese ha comunque assicurato tutti gli adempimenti previsti in materia di pianificazione del distretto idrografico, sia sul fronte della tutela e gestione della risorsa idrica che su quello della gestione del rischio da alluvione, secondo quanto richiesto dalle rispettive direttive europee di riferimento, la 2000/60/CE e la 2007/60/CE.

L’attività di pianificazione di cui sopra è stata assicurata dalle Regioni e dalle Autorità di bacino, queste ultime come costituite a seguito dell’entrata in vigore della legge 18 maggio 1989, n. 183; nell’ambito di ciascuno dei distretti idrografici in cui è stato suddiviso il territorio nazionale l’Autorità di bacino di rilievo nazionale ha assicurato, in forza di una disposizione transitoria (art. 4 del d. lgs. 10 dicembre 2010, n. 219), il coordinamento della pianificazione distrettuale, rispondendone direttamente alla Commissione Europea in qualità di autorità competente.

Rispetto alla citata legge 183/89 è cambiato, tra le altre cose, il contesto fisiografico di riferimento, passando dal bacino idrografico al distretto idrografico e, per ovvi motivi, andava costituita anche l’autorità di governo del distretto, razionalizzando e snellendo il modello di governance adottato nel 1989.

Ed è proprio in questi giorni che le Autorità distrettuali vedranno finalmente la luce, uscendo definitivamente – eccezion fatta per un breve periodo di avvio operativo – da un lunghissimo transitorio, durato oltre dieci anni.

A seguito e conformemente alle modifiche introdotte nella Parte III (art. 63 e 64) del d. lgs. 152/06 dall’art. 51 del c.d. “collegato ambientale” (legge 28 dicembre 2015, n. 221), saranno a breve costituite le Autorità di bacino distrettuali, la cui piena operatività sarà raggiunta al termine di alcuni adempimenti previsti dai provvedimenti attuativi  espressamente contemplati all’art. 63, commi 3 e 4 del d. lgs. 152/06.

Il primo di questi è stato pubblicato nella GURI – Serie generale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entra in vigore dalla data odierna (D.M. 25 ottobre 2016), a partire dalla quale l’esercizio delle funzioni e delle competenze distrettuali sarà assicurato avvalendosi delle strutture delle soppresse autorità di bacino (e/o delle Regioni che ne svolgevano le funzioni); dalla data di entrata in vigore degli specifici e successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri le autorità distrettuali conseguiranno la piena operatività.

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