Autore: Emilia Colaiuta- Avvocato

1) La prevenzione dell’ambiente naturalistico

Il  Legislatore, oramai da diversi decenni, si sta interessando alle tematiche correlate ad obiettivi comunitari e mondiali in materia di riduzione di impatti ambientali, sociali ed economici  attraverso attività intraprese sulla scia di un progetto comune di azioni concrete mirate ad incentivare e diffondere tecnologie ecocompatibili, evitando di compromettere l’ambiente naturale ed assicurando la migliore tutela del benessere delle future generazioni.

L’attivismo ambientale, che è stato trattato tra l’altro anche nella recente Enciclica di Papa Francesco, ha altresì dato ampio rilievo alle problematiche connesse al recupero, al trattamento ed alla riutilizzazione del materiale ligneo spiaggiato o accumulato lungo gli arenili a seguito di eccezionali fenomeni atmosferici latori di mareggiate o di altri eventi naturali, che interessano ambiente naturalistico di uso pubblico, zone inedificate, comprese aree idrogeologiche delle rive dei corsi d’acqua, delle spiagge marine e lacuali

In particolare, allo scopo di perseguire tali finalità, il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 febbraio 2014 ha  stipulato con il CIRAF – “Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici” -Facoltà di Ingegneria Università  Studi di Perugia- una Convenzione finalizzata alla definizione di un sistema integrato di gestione delle biomasse legnose spiaggiate, che sta consentendo l’emergere di interessanti prospettive per il loro recupero, analisi, valorizzazione e riutilizzo. L’iniziativa rientra nel complesso progetto, c.d. “Pacchetto Clima ed Energia” oppure “Formula 20 20 20”, approvato a Bruxelles nel dicembre 2008 dal Consiglio Europeo allo scopo di perseguire il miglior risultato in termini di riduzione delle emissioni e diffusione delle tecnologie nei settori dell’efficienza energetica, comprendente anche la tematica della gestione eco-sostenibile e di manutenzione delle spiagge interessate dall’accumulo di tronchi e detriti legnosi in occasione di intense piogge autunnali ed invernali.

 

2) La situazione attuale: criteri ed interventi in ordine a recupero, trattamento ed utilizzazione del materiale ligneo spiaggiato

La  materia è regolamentata da puntuali norme che consentono al sindaco, previa attenta ponderazione degli interessi pubblici prevalenti su quelli individuali, il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga a disposizioni vigenti, allo scopo di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell’ambiente. In effetti, in numerosi Comuni annualmente sono effettuate scelte programmatiche  limitate nel tempo, alla cui base sussistono presupposti di necessità eccezionali ed urgenti per la raccolta ed il riutilizzo del materiale in questione, con riflessi assolutamente positivi per la valutazione sia dei potenziali impatti ambientali  causati da uno spiaggiamento prolungato nel tempo o, addirittura, mai rimosso, sia degli effetti ambientali dei differenti processi di gestione e sia dei rispettivi consumi di risorse ed energia. Tuttavia, in alcuni Comuni, non sussistendo alcun obbligo specifico, non si è mai palesata la necessità o la convenienza, sia sotto il profilo ambientale che sotto quello economico, di gestire il materiale in questione in previsione di un suo successivo eventuale riutilizzo, ma lo stesso viene rimosso dagli arenili e gestito come qualsiasi rifiuto urbano indifferenziato, identificato con il codice CER 200301 e conferito unitamente agli altri rifiuti urbani indifferenziati all’impianto finale di destinazione.

D’altronde, l’ISPRA nel rapporto 225/2015, in tema di rifiuti speciali, ha fornito indicazioni sulla gestione dei materiali lignei spiaggiati  a seguito di particolari eventi atmosferici o meteorici in aree urbane o su spiagge, da cui si evince che gli stessi, eventualmente frammisti ad altro materiale di origine antropica, non possano essere in toto trattati quali rifiuti ma, solo dopo  essere stati sottoposti a preliminare operazione di separazione e cernita, costituiranno un fattore “bene”.

Nell’aderire all’obiettivo comunitario e mondiale di ridurre gli impatti ambientali, è  stato attuato un quadro nazionale normativo e regolamentare particolareggiato in materia di protezione dell’ambiente marino, di trattamento dei rifiuti e di destinazione dei  “sottoprodotti lignei” presenti lungo la battigia  a seguito di particolari mareggiate . Sempre l’ISPRA, con precedente nota 9 gennaio 2014 n.1228, aveva già ribadito che il recupero dei tronchi e detriti legnosi spiaggiati deve essere considerata come attività di recupero di un “sottoprodotto derivante dalla attività di manutenzione delle spiagge” e non come rifiuto vero e proprio.

 

3) Prospettive per integrazione e modifica a normativa vigente

Attualmente è in corso un integrazione e modifica al testo legislativo vigente in materia di “sottoprodotti”, tra cui indubbiamente rientra il materiale in oggetto.

Si auspica, altresì, che, attraverso la realizzazioni di azioni omogene, uniformi e funzionali, in breve si possa anche garantire in modo migliore una elevata  protezione dell’ambiente e della salute umana mediante puntuali previsioni di attività locale sulla prevenzione, selezione di frazioni omogenee dei materiali legnosi riciclabili, di promozione ed incentivazione di operazioni di raccolta differenziata, di trasporto, di recupero, di riciclo e di trattamento dei quantitativi dei rifiuti residui.

La attività di separazione e cernita comportano notevoli difficoltà anche per il rispetto dei prescritti “termini tecnici strettamente necessari”, che non sono sempre facilmente individuabili ed uguali per tutte le autonomie locali. E qui si potrebbe aprire ampio dibattito sui poteri ampiamente discrezionali delle Regioni e dei Comuni che, alcune volte, non consentono di perseguire gli obiettivi comunitari e mondiali in materia di riduzione di impatti ambientali, sociali ed economici, violando il pricipio costituzionale dell’articolo 3 sul diritto di uguaglianza .

In ogni caso, l’obiettivo prioritario consiste nel realizzare una programmazione sostenibile verso mete compatibili con lo sviluppo tecnologico, sociale ed economico e con la salvaguardia del benessere delle future generazioni, assicurando la conservazione in situ del maggior quantitativo della  risorsa naturale “sabbia”.

Si avverte la necessità di prevedere una specifica norma che imponga gli Enti territoriali ad intervenire secondo canoni omogenei nazionali con propri provvedimenti di conservazione, riqualificazione geomorfologica, eliminazione dei fattori inquinanti, salvaguardia delle tipicità florofaunistiche, emergenza ambientale e salvaguardia delle caratteristiche e qualità paesistiche dei luoghi, prevedendo anche una svolta e riqualificazione energetica negli edifici per agevolare la autonomia e, comunque, un uso consapevole delle risorse del territorio.

Sarebbe, altresì, auspicabile la previsione normativa di agevolazioni nei casi di riqualificazione energetica negli edifici mediante concessione di contributi a fondo perduto ovvero di prestiti agevolati, nonché la istituzione di una filiera di riciclo con una corretta  raccolta differenziata che garantirebbe, alla luce del principio di sostenibilità ambientale, una “energia pulita” con riduzione di  sprechi energetici e consumi di energia tradizionale,attraverso un sistema integrato di gestione delle biomasse legnose spiaggiate con finalità di analisi, valutazione e caratterizzazione chimico-fisica del loro potenziale riutilizzo per eventuale processo di idonea conversione energetica, considerando  il sicuro risparmio degli elevati costi per il loro smaltimeto in discarica

Si avverte  la necessità di rivisitare  la materia mediante emanazione di “linee guida” per promuovere lo sviluppo coordinato ed omogeneo nello svolgimento dei compiti istituzionali ed  attuando uno strumento metodologico su un percorso comune e coerente basato sui frutti delle conoscenze ed esperienze acquisite nelle metodologie di valutazioneche agevoleranno la possibilità di considerare il prodotto in questione non quale problema o rifiuto urbano indifferenziato da  destinare in discarica, bensì come valore ed opportunità per una nuova destinazione di un suo successivo ciclo produttivo.

Riferimenti bibliografici

D.lgs 3 aprile 2006 n.152, artt.179,184,191,192 e segg.; Legge 349/1986 ; D.lgs 267/2000; Direttiva 90/313/CEE; convenzione MATT e CIRIAF  17 febbraio 2014; Delibera Consiglio Federale ISPRA 22 aprile 2015; “Linee guida valutazione integrat di impatto ambientale e sanitario in procedure  valutazione ambientale” edito da ISPRA

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