Autore: Giuseppe Marfoli

Il recente accordo di Parigi sul clima è stato al centro di grande attenzione ed è stato presentato come un evento “epocale”, risolutivo ai fini del contrasto alla cambiamento climatico.

Nonostante i toni tranquillizzanti, a volte trionfali, dei commenti “ufficiali”, la lettura puntuale del documento conclusivo toglie ogni illusione: gli impegni certi e concreti sono subordinati a una lunga serie di decisioni da assumere secondo un calendario collocato su un orizzonte temporale collocato ben oltre il 2020.

Di fatto, oggi e nei prossimi anni, nonostante durante la Conferenza si siano formulate chiare istanze per azioni immediate, l’accordo finale assegna ben pochi compiti concreti.

Il recente accordo di Parigi sul clima (Dicembre 2015) ha beneficiato di un’eccezionale copertura mediatica a riprova dell’interesse che ormai riscuotono in tutto il mondo le tematiche ambientali.

Dopo i lavori ci si chiede: e’ veramente la svolta che ci si aspettava (e che è stata dichiarata da tutti i “media”) ?

Quanto previsto in quest’accordo potrà risultare efficace ai fini della lotta e/o dell’adattamento al Cambiamento Climatico?

Può essere utile tentare di rispondere fornendo alcuni riferimenti a beneficio di quanti non hanno potuto esaminare in dettaglio il documento conclusivo (https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf). (NdR: in base all’art. 29 del succitato documento i testi autentici di questo documento sono disponibili solo in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo. E il testo Italiano?).

 

1) – L’ACCORDO NON E’ ANCORA ENTRATO IN VIGORE

Formalmente l’Accordo è solo un Annesso di una bozza di decisione.

L’entrata in vigore dell’accordo non è stata calendarizzata ma è legata alla ratifica dello stesso da parte di almeno 55 Partecipanti alla Convenzione per un totale rappresentato di almeno il 55% delle emissioni totali di gas serra (art 21, comma 1 del testo dell’Accordo).

L’Accordo sarà disponibile per la ratifica presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite a partire dal 22 Aprile 2016 e fino al 21 Aprile 2017 (Art 20, comma 1).

Quindi prima che l’accordo entri in vigore passerà ancora del tempo.

Inoltre, se non si raggiungono le quote indicate nell’art 21, può darsi che l’accordo non entri mai in vigore.

Tra l’altro non sono ancora stati fissati i metodi per la contabilità delle emissioni.

L’Art 4 , comma 13 pare infatti indicare che questi metodi debbano essere resi noti in occasione della prima primo “meeting of the Parties” (vedi anche Art 6 comma 7) che però sarà fissato solo dopo l’entrata in vigore dell’accordo (Art 16, comma 6) e quindi presumibilmente non prima di Aprile 2017 !!!

Inoltre è anche possibile che le date indicate dall’Art 20, comma 1 non siano formalmente rispettabili in mancanza di accordo sui meccanismi di contabilizzazione delle emissioni.

 

2) – MANCANO DIRETTIVE E RIFERIMENTI TECNICI CIRCA LE AZIONI DA INTRAPRENDERE

L’accordo non contiene precise indicazioni e riferimenti tecnico scientifici per l’individuazione delle azioni di contrasto/adattamento al cambiamento climatico GIA’ ADOTTABILI SIN DA OGGI limitandosi:

– ad enunciare generici criteri guida (equity, sustainable development, poverty eradication, etc – Art 4 comma 1 e altri articoli);

–   ad affidare interamente alle singole Nazioni l’individuazione autonoma di queste azioni;

– ad annunciare che appositi organismi e meccanismi (subsidiary bodies, etc.) provvederanno in futuro a fornire i riferimenti tecnico scientifici per l’individuazione e la messa in atto della azioni di contrasto.

Appare inoltre equivoco, in mancanza di precisi riferimenti tecnici, l’auspicio formulato nell’Art 4 comma 1 relativo al raggiungimento quanto prima possibile del picco di emissioni di gas serra in modo tale che poi si possa cominciare a ridurre queste emissioni in base alle “best available sciences”.

Questa formulazione può favorire una scorretta interpretazione per cui  l’obiettivo principale non parrebbe consistere nella riduzione SIN DA ORA LE EMISSIONI mentre  l’accettazione di un “picco” nel futuro parrebbe autorizzare ad agire solo dopo il raggiungimento di tale picco.

Esistono già infatti molte tecnologie utili ai fini della riduzione delle emissioni: perchè non sono state già indicate e perchè non si sono individuati precisi obblighi per la loro attivazione immediata (anche in forma progressiva) senza aspettare la SECONDA META’ del secolo? (penultima riga del comma 1 dell’Art 4).

Va notato a questo proposito come le indicazioni formulate nel comma 4 dell’Art 4 relativamente alle azioni da intraprendere sin da ora (come pure i riferimenti di cui ai commi 8 e 9 dell’Art 6) siano infatti del tutto generiche e non impegnative.

Mentre gli strumenti  attivabili sin da ora (i.e. “carbon tax”, tecnologie telematiche, fonti rinnovabili, energia atomica?)  non vengono resi operativi.

Nondimeno l’Art 14 prevede l’attivazione di un sistema di “assessment” dei progressi ottenibili/ottenuti relativamente al contrasto/adattamento climatico (the “global stocktake”) MA QUESTO STRUMENTO SARÀ RESO OPERATIVO PER LA PRIMA VOLTA NEL 2023 !!!!!!

 

3) – GLI IMPEGNI SONO TUTTI SU BASE VOLONTARIA

Gli impegni che  le Nazioni dovranno adottare saranno formulati in piena autonomia e non saranno soggetti ad alcuna azione correttiva forzosa: di fatto ogni partecipante all’accordo individuerà le azioni di contrasto/adattamento in base a proprie esclusive decisioni.

L’Art. 13 prevede nondimeno un meccanismo di trasparenza e di revisione tecnica (comma 11) che dovrebbe rendere chiaro l’effettivo impegno di ciascuna Nazione ma che non prevede “sanzioni”  nel caso in cui venisse rilevata l’insufficienza delle azioni attivate da questi soggetti.

Le modalità e le procedure di funzionamento di questo meccanismo dovrebbero, infine, essere individuate nel primo “meeting of the Parties” (comma 13) che sarà fissato solo dopo l’entrata in vigore dell’accordo (Art 16, comma 6) e quindi presumibilmente non prima di Aprile 2017 !!!

 

Pare quindi di poter esprimere qualche commento:

  • L’Accordo di Parigi rappresenta sicuramente uno sforzo positivo per il raggiungimento degli obiettivi di contrasto/adattamento al CC;
  • Non pare però garantita la riuscita di questo sforzo che è chiamato a dare riscontri concreti non prima di qualche anno;
  • Le opportunità che si prospettano nella scia degli inevitabili trends di adattamento al CC restano tuttavia attualissime e a disposizione dei soggetti che vogliano coglierle con tempismo sin da adesso;
  • Pianificatori, imprenditori,  tecnici,  educatori e  gestori della governance nel senso più ampio vedono infatti aprirsi orizzonti amplissimi il cui raggiungimento potrà poggiare non solo sulle ricadute degli sforzi operati dalla comunità internazionale ma anche sul progressivo convincimento del pubblico e quindi sull’affermarsi di nuove esigenze e domande da soddisfare sul mercato.
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