Statuto

Approvato il 15 settembre 1998
CAPO I

LO SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 1 – L’Associazione Idrotecnica Italiana (A.I.I.) già Associazione per le acque pubbliche d’Italia, fondata in Milano nel 1923, ha sede e domicilio legale in Roma.


Art. 2 – L’Associazione ha lo scopo di promuovere ed agevolare, senza fini di lucro, lo studio dei problemi concernenti l’utilizzazione e la gestione delle risorse idriche, la salvaguardia dei corpi idrici e la difesa dell’ambiente in rapporto all’azione delle acque.


Art. 3 – Per il conseguimento degli scopi sociali l’Associazione esplica, attraverso i poteri e le funzioni conferite ai propri organi, qualsiasi attività ritenuta idonea, purché non contrastante con le norme statutarie. In particolare sono compiti dell’Associazione:
– promuovere ed incoraggiare studi e ricerche in campo idrotecnico favorendone la diffusione dei risultati fra i soci;
– creare ed intensificare rapporti di cooperazione con organizzazioni od enti, italiani e stranieri, nonché con le competenti amministrazioni pubbliche, interessati ai problemi idrotecnici;
– organizzare congressi, convegni, riunioni, commissioni di studio, nonché farsi rappresentare presso enti, comitati, commissioni nazionali ed internazionali;
– fornire ai soci che ne facciano richiesta informazioni tecnico-giuridiche per studi, ricerche, progetti o pratiche amministrative, concernenti questioni idrotecniche;
– provvedere alla raccolta sistematica del materiale bibliografico, dei dati e delle notizie in genere utili al conseguimento degli scopi sociali.


Art. 4 – Organo ufficiale dell’Associazione è la rivista “L’Acqua”.


Art. 5 – Per il miglior svolgimento della sua attività, l’Associazione può costituire sezioni e nominare delegati di zona.


CAPO II


I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 6 – L’Associazione si compone di Soci individuali e Soci collettivi. I Soci individuali sono le persone fisiche. I Soci collettivi sono le Associazioni a carattere culturale, le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, gli Enti Nazionali di ricerca e le Imprese pubbliche e private. I Soci individuali possono essere: soci ordinari, onorari, emeriti, sostenitori.
I Soci collettivi possono essere: soci ordinari o sostenitori.
Sono Soci onorari quelli scelti fra le personalità italiane ed estere eminenti per studi nella scienza e nella tecnica. Sono Soci emeriti i Soci individuali che abbiano conseguito particolari meriti anche in “campo internazionale” nella loro attività accademica, professionale, imprenditoriale e nelle amministrazioni pubbliche e che si distinguono per il loro particolare impegno alla vita e allo sviluppo dell’Associazione.
Sono Soci sostenitori i Soci individuali e collettivi che versano ogni anno una quota superiore a quella ordinaria, deliberata dal Consiglio Generale.


Art. 7 – L’ammissione a socio individuale, collettivo o sostenitore avviene su domanda accolta dalla Giunta di Presidenza.


Art. 8 – La nomina a socio onorario ed emerito è proposta dalla Giunta di Presidenza e deliberata a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Generale. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.


Art. 9 – I soci hanno diritto:
– ad esercitare l’elettorato attivo e passivo;
– a partecipare alle riunioni, ai convegni, ai congressi ed alle altre manifestazioni organizzate dalla Sede centrale o dalle Sezioni;
– a ricevere gratuitamente la rivista e, a prezzo ridotto, eventuali altre pubblicazioni dell’Associazione;
– a richiedere all’Associazione assistenza tecnico-giuridica per studi, ricerche, progetti o pratiche amministrative intraprese dai soci, nonché a consultare materiale bibliografico raccolto presso le biblioteche della sede e delle sezioni.


Art. 10 – Le quote dei soci individuali, collettivi e sostenitori vengono deliberate dal Consiglio Generale. Tutte le quote vanno versate direttamente alla sede dell’Associazione, entro il 31 gennaio di ogni anno. Le quote dei Soci individuali, collettivi e sostenitori non sono trasmissibili, ad eccezione del trasferimento a causa di morte; le quote stesse non sono rivalutabili.


Art. 11 – I soci che intendessero recedere dall’Associazione devono darne comunicazione scritta alla sede dell’Associazione o alle sezioni di appartenenza. In questo secondo caso la Sezione provvederà ad informare al più presto la sede centrale delle dimissioni ricevute dal socio, il quale è tenuto a pagare la quota dell’anno in corso.


Art. 12 – Il socio moroso decade dalla qualifica di socio e dai diritti, che da questa conseguono, dopo due infruttuose sollecitazioni. La qualifica di socio può altresì decadere per indegnità pronunciata dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta della Giunta di Presidenza, sentito, ove il caso lo richieda, l’interessato.



CAPO III

GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 13 – Sono organi centrali dell’Associazione:

1) il Consiglio Generale;
2) la Giunta di Presidenza;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori.


Il Consiglio Generale

Art. 14 – Il Consiglio Generale è composto:

a) dal Presidente dell’Associazione e da diciassette consiglieri che abbiano rispettivamente ottenuto il maggior numero di suffragi nella votazione ad referendum indetta fra tutti i soci;
b) dai Presidenti delle Sezioni.
Inoltre, possono far parte del Consiglio, con voto consultivo, rappresentanti di Ministeri e di Istituti la cui designazione, da parte di detti Enti, sia chiesta dal Consiglio.
Costituendosi una nuova Sezione, il Consiglio sarà integrato dal Presidente di questa.


Art. 15 – Il Consiglio Generale nomina:

– fra i propri componenti, i due Vicepresidenti e i membri della Giunta di Presidenza;
– fra i propri componenti, o anche al di fuori di essi, il Segretario, l’Amministratore, il Direttore della rivista.


Art. 16 – Il Consiglio Generale, oltre alle funzioni specificatamente indicate in altri articoli, esercita in seduta o mediante referendum i seguenti compiti:

– formula i programmi generali dell’attività dell’Associazione e fissa le direttive per la loro attuazione;
– approva il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta di Presidenza;
– approva annualmente la relazione sulla attività svolta dalla Giunta di Presidenza, corredata dal bilancio consuntivo;
– stabilisce la sede dei congressi nazionali, ne fissa i programmi e nomina i Comitati esecutivi per la loro organizzazione ed attuazione;
– provvede a quanto ritiene utile al raggiungimento delle finalità della Associazione;
– può, in casi di particolare urgenza, delegare temporaneamente alla Giunta di Presidenza o al Presidente funzioni di propria competenza;
– stabilisce i fondi per la gestione ordinaria delle Sezioni;
– propone, nei limiti e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 36, le modifiche allo Statuto.


Art. 17 – I1 Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno. Esso può essere convocato in via straordinaria a richiesta della Giunta di Presidenza o di almeno tre Presidenti di Sezione.
Il Consiglio Generale in seduta può deliberare purché siano presenti o rappresentati, con delega scritta, almeno i due terzi dei suoi componenti; il numero degli intervenuti non può comunque essere inferiore a cinque. Ciascun intervenuto non può avere deleghe da più di tre altri Consiglieri assenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice tranne i casi in cui le norme statutarie richiedono una maggioranza diversa. In caso di parità decide il voto del Presidente della seduta.
Nelle votazioni ad referendum, il Consiglio Generale delibera a maggioranza semplice dei componenti.
Alle sedute del Consiglio Generale possono assistere, su invito del Presidente e senza diritto di voto, il Collegio dei revisori, il Segretario, il Direttore della rivista, l’Amministratore. Il Collegio dei revisori ha facoltà di fare iscrivere sul verbale le eventuali osservazioni e proposte


Art. 18 – Il Consiglio Generale dura in carica un quinquennio. Il mandato scade contemporaneamente per tutti i membri elettivi e non elettivi. In caso di morte o di dimissioni del Presidente ne assume le funzioni, fino allo scadere del quinquennio, il Vicepresidente più anziano di età.
In caso di morte o di dimissioni di un consigliere elettivo subentra nella carica il primo fra i candidati non eletti.
Entro l’ultimo semestre della durata in carica del Consiglio, si provvederà alla votazione, mediante referendum, per la nomina del nuovo Consiglio Generale. Le relative candidature saranno proposte dai soci con lettera raccomandata (con ricevuta di ritorno) che dovrà pervenire alla segreteria dell’Associazione, entro i termini resi noti dal Consiglio Generale.


La Giunta di Presidenza

Art. 19 – Fanno parte della Giunta di Presidenza:
– il Presidente
– i due Vicepresidenti
– quattro membri eletti in seno al Consiglio Generale.
Le deliberazioni della Giunta di Presidenza sono prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di parità decide il voto del Presidente della seduta.


Art. 20 – La Giunta di Presidenza oltre a svolgere funzioni specificatamente indicate in altri articoli del presente statuto:

– indice le riunioni del Consiglio Generale e ne prepara l’ordine del giorno;
– esegue le deliberazioni del Consiglio Generale ed emette i provvedimenti che reputa meglio adatti al conseguimento degli scopi sociali, attenendosi ai principi statutari ed alle direttive del Consiglio (v. art. 16);
– delibera in merito alla costituzione o, sentito il parere dei rispettivi Presidenti, allo scioglimento delle Sezioni;
– coordina le attività delle Sezioni e delle Zone e fissa gli eventuali contributi straordinari alle Sezioni ed alle Zone;
– nomina i Delegati di zona ed i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Comitati, Commissioni, Congressi, ecc.;
– indice le elezioni per la nomina del Consiglio Generale e per quella del Presidente;
– procede alla costituzione di commissioni speciali per lo studio di problemi particolari;
– redige il bilancio preventivo e lo sottopone all’approvazione del Consiglio Generale;
– predispone obbligatoriamente la relazione annuale sull’attività svolta, corredata dal bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario), e la sottopone alla approvazione del Consiglio Generale, entro sei mesi dalla chiusura dell’anno finanziario.


Il Presidente

Art. 21 – Il Presidente dell’Associazione viene eletto dai soci nella stessa votazione indetta per il Consiglio Generale. Egli è il legale rappresentante dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Generale e la Giunta di Presidenza e compie tutti gli atti non espressamente riservati a detti organi o che gli fossero delegati; dispone dei fondi sociali e ne rende conto alla Giunta di Presidenza e al Consiglio Generale; dispone l’assunzione e la posizione normativa del personale. Inoltre può delegare proprie funzioni e compiti ai due Vicepresidenti ed ai componenti gli organi statutari dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente più anziano di età. Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive. Il Consiglio, con le stesse modalità previste all’art. 8 può nominare uno o più Presidenti onorari.


Art. 22 – I due Vicepresidenti coadiuvano il Presidente in seno sia al Consiglio Generale sia alla Giunta di Presidenza ed esercitano ogni altra funzione dallo stesso loro delegata.


Art. 23 – Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni di Giunta; sovraintende a tutto il personale dell’Associazione; su delega scritta del Presidente, è autorizzato a movimentare i depositi di conto corrente bancario e postale e ad esercitare ogni altro potere conferitogli dal Presidente; partecipa in veste consultiva alle sedute della Giunta di Presidenza e del Consiglio Generale, coordina l’attività di studio e cura l’aggiornamento e la custodia della biblioteca.


Art. 24 – L’Amministratore cura la gestione finanziaria dell’Associazione, prepara il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione, su direttive ricevute dal Segretario e dalla Giunta di Presidenza.


Art. 25 – Il Direttore della rivista è responsabile di tutta l’attività editoriale dell’Associazione nell’ambito delle direttive fornite dal Consiglio. Il Direttore della rivista riferisce del suo operato alla Giunta di Presidenza o al Presidente.


Art. 26 – Al Segretario, all’Amministratore ed al Direttore della rivista la Giunta di Presidenza può attribuire una indennità.


Il Collegio dei revisori
Art. 27
– Il Collegio dei revisori, esercita il controllo finanziario dell’Associazione ed attesta la veridicità del bilancio consuntivo e dei documenti che concorrono alla sua formazione.
Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno supplente. La Presidenza del Collegio dei Revisori spetta di diritto al Revisore che abbia avuto il maggior numero di voti.


Art. 28 – Tutti i componenti degli organi centrali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, salvo quanto diversamente disposto dall’art. 21 per la carica del Presidente.


CAPO IV


LE SEZIONI E I DELEGATI DELL’ASSOCIAZIONE

 


Art. 29 – La costituzione di una Sezione e la delimitazione della zona di competenza è deliberata dalla Giunta di Presidenza, su richiesta sottoscritta da almeno trenta soci residenti nella stessa zona.
Con la costituzione di una Sezione tutti i soci residenti nella zona diventano obbligatoriamente soci della medesima. Possono essere iscritti ad una Sezione anche soci non residenti, finché nella zona di residenza non esista Sezione.


Art. 30 – Ogni Sezione è retta ed amministrata da un Consiglio di sezione composto di un Presidente, di un Segretario, di un Cassiere-tesoriere responsabile della gestione dei fondi assegnati, e di un numero di Consiglieri stabilito dai soci.
Sono eletti membri del Consiglio di sezione coloro che abbiano rispettivamente ottenuto il maggior numero dei suffragi nella votazione ad referendum indetta fra tutti i soci della sezione. Il Consiglio di sezione dura in carica un triennio. In caso di vacanza di uno dei suoi componenti il Consiglio può provvedere alla sostituzione fino alla scadenza del triennio.
I componenti del Consiglio di sezione prestano la loro opera gratuitamente e sono rieleggibili.


Art. 31 – Il Consiglio di sezione, oltre a svolgere le funzioni specificatamente indicate in altri articoli del presente Statuto:
– indice le riunioni dei soci della sezione e formula i programmi di attività;
– approva le relazioni compilate dal Segretario, sulle discussioni tecniche ed amministrative avvenute nelle riunioni del Consiglio ed in quelle dei soci, e ne dà comunicazione alla Sede centrale;
– amministra i fondi della Sezione; approva i conti presentati dal Cassiere-tesoriere e a fine anno trasmette la relativa documentazione alla Sede centrale;
– promuove ed organizza, previ accordi con la Sede centrale, le attività per la trattazione di argomenti attinenti agli scopi dell’Associazione di particolare importanza nella zona.
In casi di urgenza il Consiglio di sezione può delegare temporaneamente al Presidente della sezione funzioni di propria competenza.


Art. 32 – Il Presidente è il legale rappresentante della Sezione, convoca e presiede le riunioni dei soci e del Consiglio di sezione e compie tutti gli atti idonei ai fini statutari, non espressamente riservati al Consiglio, o che gli siano stati da questo delegati.
In caso di suo impedimento i suoi poteri sono esercitati dal consigliere più anziano.


Art. 33 – Lo scioglimento di una Sezione è deliberato dalla Giunta di Presidenza, su proposta fatta da almeno due terzi dei soci iscritti alla Sezione in regola col pagamento della quota sociale, o di propria iniziativa, in caso di inattività della Sezione o di infrazione alle norme statutarie. I soci delle Sezioni disciolte restano soci dell’Associazione e possono passare ad altra Sezione.


Art. 34 – I Delegati di zona vengono nominati dalla Giunta di Presidenza ed entro i limiti della rispettiva zona:
– provvedono a far conoscere gli scopi e l’attività dell’Associazione, ad ottenere adesioni ad essa ed a far promuovere la costituzione di Sezioni;
– mantengono contatti coi soci residenti nella zona;
– segnalano alla Sede centrale le questioni idrotecniche che interessano la zona; raccolgono e forniscono dati e notizie;
– propongono alla Giunta di Presidenza la costituzione di commissioni o comitati locali per lo studio di problemi generali o particolari;
– stabiliscono e mantengono, secondo gli indirizzi ricevuti dalla Giunta di Presidenza, rapporti con le Amministrazioni pubbliche interessate ai problemi idraulici;
– provvedono agli altri compiti che fossero loro affidati dalla Giunta di Presidenza.
I Delegati hanno diritto al rimborso delle spese, dietro giustificazione ed entro i limiti dell’autorizzazione preventiva data dalla Giunta di Presidenza e dal Presidente Generale.


CAPO V


LE MODIFICHE STATUTARIE, LA DURATA E LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 35 – Le proposte di modifiche dello Statuto vengono deliberate dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei componenti e sono approvate mediante referendum, indetto fra tutti i soci. Le modifiche dello Statuto saranno considerate approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei soci che hanno esercitato il diritto di voto.


Art. 36 – L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della Associazione può essere proposto ai soci, in ogni tempo, dal Consiglio Generale.
La proposta di scioglimento dell’Associazione sarà considerata approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi dei votanti. Deliberato lo scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Generale nomina uno o più liquidatori e delibera a maggioranza dei due terzi in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione, che deve avvenire, in ogni caso, a favore di altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662.


CAPO VI

IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 37 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei soci individuali e collettivi, dai contributi straordinari, dalle dotazioni tecnico-amministrative, dalla biblioteca, nonché dagli avanzi di gestione in genere e comunque dalle somme a disposizione dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali, così come risulta dal bilancio annuale. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, le somme a disposizione nonché i fondi di riserva o capitale, comunque denominati.


Il presente statuto è stato depositato in data 30 settembre 1998 presso lo studio del Dott. Paolo Palmieri, Notaio in Genzano di Roma, repertorio n.97639/Racc.5748.